Art. 13.
(Previdenza e assistenza).

      1. Fatta salva l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo,

 

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per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo obbligatorio sugli emolumenti ricevuti per lo svolgimento delle attività di spettacolo è ridotto al 15 per cento.
      2. In considerazione della specificità del lavoro artistico e allo scopo di valorizzare le giornate lavorative impegnate nelle prove, anche di artisti indipendenti, da compagnie e da gruppi stabili, il numero minimo annuo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è ridotto a cinquanta.